L’IRC in Italia è una disciplina scolastica a tutti gli effetti. La sua finalità non è, quindi, di ordine catechistico, cioè di approfondimento dell’adesione personale di fede a Gesù all’interno della Chiesa cattolica, ma di ordine formativo-culturale, cioè di sviluppo di apprendimenti scolastici riferiti alle fede cristiana cattolica (in dialogo con altre confessioni cristiane o altre religioni), indipendentemente dalle proprie convinzioni personali.
Questo insegnamento è regolato da alcune norme fondamentali:
Legge n. 121 del 25 marzo del 1985:
La presenza dell’IRC nel contesto scolastico italiano dipende da un “Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense”. Tale accordo è stato sottoscritto a Palazzo Madama dal presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal Cardinale segretario di Stato Agostino Casaroli il 18 febbraio 1984. La ratifica e l’entrata in vigore dell’“Accordo” è avvenuta con la legge n. 121 del 25/03/85.
L’articolo 9 dell’“Accordo”, al numero 2 riguarda esplicitamente l’IRC è specifica quanto segue:
“La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”
L’articolo 9 qui sopra citato contiene delle indicazioni precise su che cosa è e deve essere l’IRC come insegnamento scolastico:
- è un insegnamento voluto dalla Repubblica Italiana, la quale riconosce il valore della cultura religiosa, per cui si deve poter assicurare un’adeguata conoscenza di tale dimensione culturale;
- è un insegnamento assicurato dalla Repubblica Italiana, in quanto – non esistendo “la” religione, ma, concretamente, religioni diverse – la stessa Repubblica Italiana riconosce che il cattolicesimo (più di altre religioni o confessioni cristiane) fa
- parte del patrimonio storico-culturale del popolo italiano;
- è un insegnamento che rientra a pieno titolo nelle finalità della scuola;
- è un insegnamento curricolare, ma non obbligatorio: gli aventi diritto (genitori ed alunni) possono scegliere se avvalersene o meno;
- la scelta di tale insegnamento non deve dare luogo ad alcuna forma di discriminazione.
L’articolo 9 della Legge 121 offre quindi alcune indicazioni generali sul significato e il valore dell’IRC. I modi concreti con cui poi tale insegnamento deve essere strutturato all’interno del sistema scolastico pubblico (statale e paritario) sono stabiliti attraverso delle “intese” fra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
Il DPR 175/2012:
Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 175 del 20 agosto reca l’“Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”.
Questo DPR, firmato dal Ministro Francesco Profumo e dal Cardinal Angelo Bagnasco, rappresenta una modifica al precedente DPR 751 del 16/12/85 recante “Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”, firmato dal Ministro Franca Falcucci e dal Cardinal Ugo Poletto.
All’interno del DPR 175/2012 (convenzionalmente chiamato “Intesa fra il MIUR e la CEI sull’IRC”) sono riportati i seguenti punti:
- Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica
- Modalità di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica
- Criteri per la scelta dei libri di testo
- Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione
- Rispetto alle Indicazioni didattiche per l’IRC il testo dell’“Intesa” chiarisce che:
- l’IRC va impartito nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni;
- l’IRC va impartito secondo indicazioni didattiche conformi alla dottrina della Chiesa cattolica;
- l’IRC deve collocarsi nel quadro delle finalità della scuola;
- le indicazioni didattiche dell’IRC per ogni ordine e grado scolastico sono approvate tramite DPR, su proposta del MIUR e d’intesa con la CEI, la quale è l’unica ad essere riconosciuta competente rispetto agli aspetti dottrinali collegati all’IRC;
- Per quanto riguarda le Modalità di organizzazione l’ “Intesa” stabilisce che:
- il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell’IRC non deve generare alcuna forma di discriminazione, nemmeno rispetto alla formazione delle classi e alla collocazione oraria delle stesse;
- la scelta di avvalersi o meno dell’IRC va fatta all’atto dell’iscrizione ad un anno scolastico ed ha valore per l’intero anno; nei casi in cui gli aventi diritto non intendano di anno in anno modificare la loro scelta, compiuta una determinata scelta all’inizio di un “ciclo scolastico”, tale scelta viene confermata d’ufficio di anno in anno;
- il MIUR assicurerà una tempestiva informazione agli aventi diritto (genitori e alunni) su che cos’è l’IRC;
- l’IRC può essere impartito da insegnanti qualificati che sono stati riconosciuti idonei ad insegnarlo dalla competente autorità ecclesiale (cioè il Vescovo di una Diocesi) d’intesa con la competente autorità scolastica (il Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale);
- ogni IdRC fa parte a pieno titolo della comunità dei docenti e gode degli stessi diritti e doveri di tutti i suoi colleghi: partecipa a pieno titolo a tutte le attività collegate con l’insegnamento scolastico (Collegi dei Docenti, Consigli di Classe, ecc…);
- ogni IdRC deve valutare gli alunni che se ne avvalgono attraverso una speciale nota a parte rispetto alla pagella in cui segnalare, con un giudizio (non un voto), l’interesse e il profitto tratto da ciascun alunno rispetto alla frequentazione della materia.
- Rispetto alla scelta dei libri di testo scolastici per l’IRC viene stabilito che:
- sono testi scolastici a pieno titolo e sottostanno, quindi, alle specifiche normative previste per ogni altro libro di testo scolastico;
- devono menzionare al loro interno il “nulla osta” della CEI e l’approvazione (imprimatur) del Vescovo locale;
- vanno adottati da un Consiglio di Classe su proposta dell’insegnante di Religione Cattolica (Idrc) e secondo le consuete norme di adozione di ogni altro libro di testo scolastico
- I nuovi Profili per la qualificazione professionale stabiliscono con esattezza quali sono i titoli di studio adeguati di cui ogni IdRC deve essere in possesso a partire dall’anno scolastico 2017-18. Questo a motivo del fatto che “L’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline”.
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